Art. 2.
(Territori montani).

      1. Sono classificati montani i territori dei comuni la cui altitudine media non è inferiore a 600 metri sopra il livello del mare.
      2. Sono classificati montani i territori dei comuni aventi altitudine media, inferiore a 600 metri e superiore a 400 metri sul livello del mare, sulla base di criteri oggettivi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», riguardanti il grado di accessibilità dei territori, gli indici ISTAT di invecchiamento della popolazione, del saldo demografico e della pendenza del territorio.

 

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      3. La classificazione montana, di cui ai commi 1 e 2, è operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il rispettivo organo delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione, predeterminano criteri oggettivi di differenziazione dei comuni montani, classificati ai sensi del comma 2, ai fini degli interventi regionali, provinciali e delle comunità montane, sulla base della capacità fiscale per abitante, della fruibilità dei servizi sociali e pubblici, dei fenomeni di depauperamento antropico e della durata del periodo vegetativo.