1. Sono classificati montani i territori dei comuni la cui altitudine media non è inferiore a 600 metri sopra il livello del mare.
2. Sono classificati montani i territori dei comuni aventi altitudine media, inferiore a 600 metri e superiore a 400 metri sul livello del mare, sulla base di criteri oggettivi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», riguardanti il grado di accessibilità dei territori, gli indici ISTAT di invecchiamento della popolazione, del saldo demografico e della pendenza del territorio.